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Attività didattica integrativa

Borse di studio e frequenza dei corsi del Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca all'art. 20 c.3 (Attività compatibili) "I dottorandi, ai sensi dell’articolo 12, comma 3, del D.M., possono svolgere attività didattica integrativa e partecipare alle commissioni di esami di profitto e di laurea entro il limite massimo di quaranta ore in ciascun anno accademico".

 

1. Il dottorando, in accordo col proprio Supervisore, sottopone all'approvazione del Collegio dei docenti la richiesta di autorizzazione allo svolgimento dell'attività didattica integrativa;
2. Il Collegio dei docenti si esprime in merito alla richiesta presentata dal dottorando;
3. Il Docente titolare dell'insegnamento, che spesso coincide col Supervisore, comunica la richiesta di svolgimento dell'attività didattica integrativa, presentata dal dottorando e approvata dal Collegio dei docenti, al Presidente del Corso di Laurea a cui afferisce l'insegnamento;
4. Il Consiglio del Corso di Laurea si esprime in merito alla richiesta del dottorando;
5. Una volta che la richiesta è stata approvata sia dal Collegio dei docenti del corso di Dottorato sia dal Consiglio del corso di Laurea a cui afferisce l'insegnamento, delibera il Consiglio di Dipartimento a cui afferisce l'insegnamento.

Ultimo aggiornamento

24.04.2024

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